Recentemente a Novi di Modena, c'è stata una riunione per " buttar giù " i parametri della Pro Loco Novese. Il sottoscritto una idea l'aveva lanciata, ( in sintesi, volevo creare dei viaggi dai paesi dell'Est Europa, per mostrare agli abitanti di quei posti LA RISERVA COMUNISTA NOVESE... Leggere qui :
http://novigiudiforma.blogspot.com/2010/12/buon-natale-dal-futuro-assessore-al.html ) .
Comunque, per Pro Loco si intende, a grandi linee :
( Fonte: http://www.legambienteservizi.com/comefare/pro_loco.php )
LE PRO LOCO
Le pro loco sono associazioni di volontariato che si prefiggono la promozione turistica di una località. Da questo scopo principale ne derivano molti altri, più o meno collegati tra loro: si va dalla tutela del paesaggio, alla rivalutazione eno-gastronomica di una località, alla conservazione di tradizioni locali, all'organizzazione di feste, mostre e sagre paesane.
Una definizione di queste associazioni è stata data in occasione del Convegno dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) svoltosi a Cianciano Terme: "La pro loco è un'associazione territoriale di volontariato di interesse pubblico, democratica e apartitica, senza scopo di lucro, volta alla promozione ed alla tutela delle località su cui insiste, Comune o frazione, sia per conservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale".
Costituzione
Secondo la Carta dei Principi, la Pro Loco deve costituirsi o per atto pubblico (ossia redatto da un notaio) o con scrittura privata (cioè stipulata dalle parti senza la presenza del notaio) registrata.
Lo statuto deve accogliere principi conformi alle norme vigenti (ad esempio conformi al D.Lgs. 460/97 sugli enti non commerciali) e alle disposizioni dell'UNPLI. Lo statuto deve, inoltre, contenere la denominazione "Associazione Turistica Pro Loco" e deve indicare la competenza territoriale, ovvero la propria sede, dove nasce e dove opera.
Per quanto concerne scopo e finalità il primo deve essere indicato usando la definizione indicata nei principi generali della Carta e le seconde devono essere più ampie possibile.
Finalità
La Carta dei Principi redatta dall'UNPLI sancisce le finalità principali a cui deve tendere un'associazione per accedere alla definizione di Pro Loco:
- Tutela e promozione turistica del territorio e delle sue caratteristiche culturali
- Promozione e organizzazione di iniziative per la conoscenza e la valorizzazione paesaggistica, urbanistica e ambientale della località
- Informazione turistica ( N.D.R.: Ultimi Comunisti Rimasti, ad esempio ....)
- Servizio di accoglienza turistica
- Attività di formazione e sensibilizzazione per lo sviluppo del fenomeno economico-turistico
- Attività di scambio sociale e culturale
Attività
Come definito nella Carta dei Principi delle Pro Loco aderenti all'UNPLI, la vita di queste associazioni "deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione, sintesi ed unione di tutte le risorse umane esistenti nella località e nel rispetto delle proprie finalità ed autonomia".
In particolare Le Pro Loco devono:
1) collaborare con il proprio Comune e gli altri enti;
2) collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio;
3) attivarsi per partecipare a tutte le iniziative di programmazione territoriali attinenti alle proprie finalità.
Nella gestione delle attività le Pro Loco dovranno rispettare in particolare le norme contenute nel decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, al cui art. 5 si indicano le clausole che obbligatoriamente vanno incluse nello statuto.
Queste clausole sono:
- divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nel corso della vita associativa;
- esclusione della partecipazione temporanea occasionale alla vita associativa in favore dell'effettività del rapporto associativo (in pratica, un frequentatore saltuario e scostante delle attività non può dirsi socio della pro loco).
- democraticità che consiste nell'effettivo diritto di voto per approvazione e modifica dello statuto, del regolamento e della nomina degli organi direttivi;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, voto individuale, sovranità dell’assemblea dei soci, clausole trasparenti per l’ammissione e per l’esclusione dei soci, pubblicità di convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, di bilanci e di rendiconti;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente e secondo le norme statutarie un rendiconto economico e finanziario;
- disposizioni in merito alla devoluzione del patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento per qualunque causa ad una associazione con finalità simili e scopi di pubblica utilità.
- divieto di trasmettere la quota o il contributo associativo.
E secondo la legge…
L'inclusione di queste clausole è assolutamente necessario perché la Pro Loco possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge per gli enti non commerciali e per gli enti associativi in genere, comprese le agevolazioni fiscali ai sensi della legge n. 398/91 (la legge n.66/92 ha, infatti, esteso il regime in origine previsto solo per le associazioni sportive dilettantistiche, anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle Pro Loco).
Un'altra legge molto importante riguardante le Pro Loco è la Legge quadro sul Turismo, legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001) al cui art. 1 sono citate le Pro Loco: un riconoscimento per l'attività di migliaia di associazioni (5600) di questo tipo, che operano dal 1881 e che da anni svolgono un importante attività nel settore turistico. La legge è comunque in attesa dei relativi decreti di attuazione e della ricezione da parte delle singole normative regionali.[capo]
E il compito svolto dalle Pro Loco è oggi talmente riconosciuto dalle istituzioni che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso il nulla osta per lo svolgimento del servizio sostitutivo di leva all'interno di una Pro Loco.
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Bye Bye ...
Davide Boldrin
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