01/06/14

Hai riparato la casa prima dell' entrata in vigore della prima delle ordinanze per la ricostruzione di edifici residenziali, dopo il sisma ? TI DEVONO PAGARE TUTTO. Punto.

Se sei uno di quelli che nel cratere, hanno riparato la casa a spese proprie, e ti riconoscono solo una parte, ecco. Fai valere il tuo diritto:

LINEE GUIDA
relative all’applicazione delle ordinanze commissariali
nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi

Link: http://www.anceperlaricostruzione.it/pdf/Linee_guida_7febb2014.pdf

10.6 Interventi iniziati ai sensi del D.L. n. 74/2012
Per interventi iniziati antecedentemente all’entrata in vigore della prima delle ordinanze per la 
ricostruzione di edifici residenziali (Ord. 29/2012 e smi), e quindi eseguiti, almeno in parte, senza 
conoscere le norme introdotte dal Commissario per la determinazione del contributo nonché 
l’obbligo di utilizzare il “Prezzario regionale” sia per la redazione del computo metrico estimativo di progetto e sia per stabilire la base economica da cui partire per la scelta dell’impresa appaltatrice, ma eseguiti ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 74/2012 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo convenzionale stabilito dalla stessa ordinanza ed il costo effettivo dell’intervento risultante dai documenti contabili comunque elaborati dal Direttore dei lavori e dalle fatture attestanti le relative spese sostenute. 
Anche per lavori eseguiti e pagati prima dell'emanazione delle ordinanze commissariali, è 
necessario che il costo effettivo dell’intervento venga comunque documentato in modo 
circostanziato e che le fatture attestanti le spese sostenute siano accompagnate da una perizia 
asseverata del tecnico integrata dalla documentazione fotografica e da valutazioni tecniche atte a 
dimostrare il nesso di causalità tra danni e sisma e descrittiva degli interventi di riparazione, di 
rafforzamento locale, di miglioramento o di adeguamento sismico o, ancora, di ricostruzione 
realizzati e da realizzare nell’edificio danneggiato dal sisma.



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