07/08/15

"Ordinanza 39 del 6 agosto Integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”.

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Ordinanza n. 39 del 6 agosto 2015 del presidente Bonaccini in qualità di Commissario delegato



ALLEGATO 1
“DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE” CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Revisione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale
1. Con la presente ordinanza si provvede alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle seguenti forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale di cui all’articolo 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, nel seguito denominato per brevità Fondo commissariale: a) contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) di cui all’ordinanza commissariale n. 64/2013 come modificata dall’ordinanza n. 149/2013, che con la presente ordinanza viene sostituito dal “Contributo per il canone di locazione (CCL)” e dal “Contributo per il disagio abitativo temporaneo”; b) sistemazione in alloggio in locazione temporanea di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014; c) sistemazione in moduli abitativi provvisori (PMAR e PMRR) di cui all’ordinanza commissariale n. 85/2012; d) assistenza socio-sanitaria residenziale (RSA) di anziani e disabili non autosufficienti o fragili, di cui all’ordinanza commissariale n. 114/2013.
2. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni commissariali richiamate al precedente comma 1. 3. Non è consentito il cumulo tra le diverse forma di assistenza previste dalla presente ordinanza con oneri a carico del Fondo commissariale.
2 Art. 2 Condizioni per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale
1. Per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione di cui all’articolo 1 e per non incorrere nelle sanzioni indicate nelle disposizioni della presente ordinanza che disciplinano le specifiche forme di assistenza, i nuclei familiari - sgomberati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni inagibili a causa del sisma del maggio 2012 e che rientreranno nell’abitazione ripristinata – HANNO L’‪#‎OBBLIGO‬:
a) di presentare ai Comuni in cui è ubicata l’abitazione inagibile per effetto del sisma del maggio 2012 entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 uno dei moduli allegati alla presente ordinanza - “Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)”; “Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo”; “Allegato locazione temporanea”; “Allegato PMAR”; “Allegato PMRR”, a seconda della forma di assistenza fruita e come indicato nelle successive disposizioni, con il quale si dichiara, tra l’altro, l’impegno a documentare il rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità;
b) di osservare i termini per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione stabiliti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione n. 29/2012 e smi, n. 51/2012 e smi e n. 86/2012 e smi rispettivamente in 8 mesi per gli esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l’esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1, E2 ed E3 decorrenti dalla data di concessione del contributo per la ricostruzione, salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune; per le abitazioni di cui all’ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi, i lavori devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2016 e per quelle strumentali alle attività agricole entro il 30 settembre 2016. c) di documentare il rientro nell’abitazione, al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità, entro il termine perentorio e secondo le modalità previsti all’articolo 3. 2. I Comuni interessati provvedono, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine temporale per la presentazione dei moduli di cui al 3 comma 1, lettera a), ed assicurano in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell’ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. I Comuni, ai soggetti che ne fanno richiesta, forniscono l’assistenza necessaria per la compilazione dei moduli di cui al comma 1, lettera a). 3. Qualora dalla compilazione degli allegati indicati al comma 1, lettera a), il Settore Sociale del Comune rilevi la non ottemperanza dell’obbligo in capo al proprietario dell’abitazione concessa in locazione/comodato, di proseguire il contratto in essere alla data del sisma con il medesimo locatario/comodatario, ai sensi dell’art. 6, comma 3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, provvederà a comunicarlo al Settore Tecnico affinché possa revocare o ricalcolare e decurtare il contributo ottenuto per la ricostruzione dell’immobile secondo le disposizioni e le modalità indicate dalle suddette ordinanze o successivi provvedimenti del Commissario.
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