18/10/16

COMPAGNI CARPIGIANI !!! ECCO : Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione

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Anno 2016 - 2017
Modifica e integrazione all'Ordinanza PG n. 51341/2016 del 29.09.2016
  1.  Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all’articolo 54 del Codice della strada
  1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
    1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
    2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
    3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
    4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
    5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
    6. telai con selle per il trasporto di coils;
    7. betoniere;
    8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
    9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
    10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
    11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
    12. furgoni blindati per il trasporto valori;
    13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
       
  2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
    1. trattrici stradali;
    2. autospazzatrici;
    3. autospazzaneve;
    4. autopompe;
    5. autoinnaffiatrici;
    6. autoveicoli attrezzi;
    7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
    8. autoveicoli gru;
    9. autoveicoli per il soccorso stradale;
    10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
    11. autosgranatrici;
    12. autotrebbiatrici;
    13. autoambulanze;
    14. autofunebri;
    15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
    16. autoveicoli per disinfezioni;
    17. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
    18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
    19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
    20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
    21. autocappella;
    22. auto attrezzate per irrorare i campi;
    23. autosaldatrici;
    24. auto con installazioni telegrafiche;
    25. autoscavatrici;
    26. autoperforatrici;
    27. autosega;
    28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
    29. autopompe per calcestruzzo;
    30. autoveicoli per uso abitazione;
    31. autoveicoli per uso ufficio;
    32. autoveicoli per uso officina;
    33. autoveicoli per uso negozio;
    34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
    35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
  1. Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione
  1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, delle altre forze di polizia e quelli della Polizia Municipale;
  2. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
  3. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
  4. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e ss.mm.ii.), veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e veicoli muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche;
  5. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni, e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito e vendita, fiori,animali vivi,sementi ecc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
  6. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
  7. carri funebri e veicoli al seguito;
  8. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
  9. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fisacle che attesti l'effettuazione dell'intervento;
  10. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del DPR 151/2012;
  11. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
  12. veicoli utilizzati per il trasporto di persone alle strutture di pronto soccorso;
  13. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi, o per visite e trattamenti sanitari programmati, in grado di esibire la relativa certificazione medica e/o l’attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
  14. veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
  15. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di  medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  16. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
  17. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di  frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita,  limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
  18. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
  19. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
  20. mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell’intervento;
  21. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amminiatrazione comunale;
  22. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
  23. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.

1 commento:

  1. Praticamente si sono parati le palle con tutti i loro mezzi che fumano e puzzano........

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