Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 [c.d. "Decreto crescita"]. [123 di
129]
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(Gazz. Uff. n. 147 del 26 giugno 2012 S.O. n. 129/L)
TITOLO
III
Capo X-bis
Art. 67-octies
Credito d'imposta in favore di soggetti
danneggiati dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012(1)
annota documenti
collegati:
Entrata in vigore:
12 agosto 2012
1. I soggetti che alla
data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano
attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal
sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito
la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio
professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari
utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e
ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma
di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014,
per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei
suddetti
beni.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del
credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
nei quali lo stesso
è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del
reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è
attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione
della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalità applicative
delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai
controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita
fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano
un'istanza,
secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo
periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza
accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta
fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Note:
(1) Articolo
inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134,
che ha
inserito l'intero Capo X-bis.
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