14/05/13

L'invidia. E la diffamazione.



DA WIIKIPEDIA:
INVIDIA:
«Fu il sangue mio d'invidia sì riarso
che se veduto avesse uomo farsi lieto,
visto m'avresti di livore sparso.
(Dante Alighieri, Purgatorio, XIV, vv.82-84)
Il "malocchio" del triste invidioso
Il termine invidia (dal latino in - avversativo - e videre, guardare contro, ostilmente, biecamente o genericamente guardare male, quindi "gettare il malocchio") [1] [2] si riferisce a uno stato d'animo per cui, in relazione a un bene o una qualità posseduta da un altro, si prova spesso astio e un risentimento tale da desiderare il male di colui che ha quel bene o qualità.[3]










DIFFAMAZIONE :

Diffamazione è il termine giuridico che designa una forma di espressione che porti lesione all'onore di una persona o di un'istituzione.
In quasi tutti gli ordinamenti giuridici non si ha diffamazione se quanto asserito non sia falso e spetta all'accusa dimostrare tale falsità. In altri, come quello italiano, ciò non è richiesto e solo in casi molto limitati è, viceversa, la difesa (diritto) che ha la facoltà di discolparsi dimostrando la verità delle asserzioni ritenute diffamatorie.
La diffamazione viene punita nella maggioranza degli stati. La diffamazione è considerata un delitto punito dal codice penale, ma che comporta anche la condanna a un risarcimento civile. La diffamazione viene anche presa in considerazione come una lesione del diritto alla vita privata da contemperare al diritto alla libertà di espressione dei fatti veritieri. 


La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui:
« Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusionefino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate»






... Cosi. Giusto per farsi una cultura

Davide Boldrin

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