27/06/15

Ordinanza 20 del 08/05/2015 ( Abolizione contributo di autonoma sistemazione ): Solo gli incompetenti e gli ignoranti possono partorire una roba così. Protocollata mozione di Sisma.12.

Premessa: Solo  un incompetente può richiedere soldi per errori suoi, e mettere in difficoltà chi dopo tre anni magari aveva appena appena trovato un equilibrio mentale. Solo uno che non conosce, che ignora il disagio di non avere tempi certi, può partorire una ordinanza del genere. A meno che essa, non sia perfettibile e modificabile...

Davide Boldrin


" che la sostanziale arbitrarietà del metodo con il quale il Commissario Delegato ha emesso la suddetta ordinanza, semplicemente ignorando impegni presi e sottoscritti dal suo predecessore, lede qualunque rapporto di fiducia e crea dei seri dubbi sulla concreta volontà dell’attuale Struttura Commissariale di portare realmente a compimento la ricostruzione nelle aree terremotate, "



" il fine ultimo dei cittadini terremotati non è percepire il Contributo di Autonoma Sistemazione, o avere un qualunque altro supporto temporaneo, ma poter celermente rientrare nelle proprie abitazioni e altrettanto celermente cercare di tornare ad una vita “normale”,









2 commenti:

  1. Caro Davide, l'ord.20 oltre a riscrivere gli importi e le casistice di accesso al CCL modifica anche il tema della vendita: prima dell'ord.20 era possibile, per i proprietari di abitazione principale percettori di contributo, di vendere dopo l'ultimazione lavori (salvo alcuni casi tipo parenti, coniuge...).. Gira spesso la voce che era necessario aspettare del tempo ( 2 anni ??, ) dall'ultimazione lavori prima di poter vendere l'abitazione. FALSO. O meglio tale vincolo esisteva ed esiste per i proprietari affittuari. Infatti i proprietari affittuari possono vendere l'abitazione SOLO dopo 2 anni dall'ultimazione lavori.
    La novità introdotta dall'ord. 20 per i proprietari di abitazione principale è quella che trovi nel testo dell'ordinanza, allegato 1 art.13 comma 2 lettera A. "vendita dell'abitazione sgomberata prima del rientro nella stessa". In pratica ciò che cambia sono 2 cose: 1. non si può più vendere PRIMA dell'ultimazione lavori nemmeno nei casi particolari prima previsti (famigliari, coniuge....); 2. non si può vendere NEMMENO dopo dell'ultimazione lavori SE PRIMA NON RIENTRI NELLA STESSA ( ??? ). Non c'è nulla che dica che il proprietario percettore di contributo possa vendere SOLO DOPO 2 ANNNI DALL'ULTIMAZIONE LAVORI.
    In pratica l’ord.20 si applica così: ricostruiamo, otteniamo l’abitabilità, ci intestiamo la residenza e gli allacciamenti vari il tutto comunicandolo al Comune e poi…. Si può vendere.
    Qualcuno mi spieghi perchè ??????

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  2. http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/05/11/news/terremoto-e-rietro-a-casa-la-regione-cambia-le-norme-di-assistenza-1.11400844

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